Il lavoratore in Smart Working ha diritto al buono pasto
Con le ultime disposizioni del Governo, lo smart working può essere adottato, in questo periodo di crisi, senza accordo individuale.
Questa novità impone alcune riflessioni di varia natura, tra le quali, le aziende si domandano se, benefici accessori quali i buoni pasto, devono essere corrisposti al lavoratore anche se questi opera in modalità agile.
Secondo il Decreto 122 del 7 giugno 2017 il buono pasto può essere fornito a quei lavoratori, siano essi occupati a tempo pieno o parziale, che non hanno a disposizione una mensa aziendale.
L’erogazione dei buoni pasto dipende pertanto, dalla libera iniziativa dei datori di lavoro, fatti salvi i casi in cui sono normati dal CCNL adottato dall’azienda.
Ma cosa avviene quando il lavoratore utilizza la modalità di lavoro agile ?
In tempi normali tutti gli aspetti di maturazione dei buoni pasto vengono stabiliti tramite l’accordo individuale, nel quale si può, per esempio, prevedere che il buono pasto maturi solo quando il lavoratore si rechi in azienda, mentre viene a decadere, quando il dipendente si avvalga della modalità di lavoro agile.
Le nuove disposizioni emanate per l’emergenza COVID-19 rendono derogabile tale accordo, in assenza del quale, l’azienda può avere dei dubbi interpretativi circa l’opportunità di fornire o meno il buono pasto.
Ci viene in soccorso la Legge N. 81 del 22 maggio 2017 che disciplina il lavoro agile e stabilisce che non vi sia discriminazione rispetto ai dipendenti che lavorano in azienda, pertanto in assenza di un accordo individuale, il lavoratore che utilizza la modalità di lavoro agile ha pari diritto di ricevere il buono pasto.
Le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto rimangono valide anche per i lavoratori in modalità agile e sono quindi previste in € 4,00 giornalieri per i buoni pasto cartacei e di € 8,00 per i buoni pasto concessi in modalità elettronica.